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Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’articolo 12 del decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 prevede inoltre che:

  • l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;

  • nell’ambito del procedimento penale l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;

  • nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

  • nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;

  • la segnalazione è sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge numero 241 del 7 agosto 1990 nonché agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

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